Art. 5 Autonomia e responsabilità giuridica
La Canavese animazione è unaassociazione giuridicamente ed amministrativamente autonoma.
Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.
Art. 6 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 40 membri, compresi i membri del Comitato di Presidenza, in rappresentanza dei soci fondatori, dei soci ordinari , da questi nominati in proporzione alla rappresentatività
Il comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
- le quote associative e la loro ripartizione;
- l’approvazione del regolamento generale dello Statuto;
- i provvedimenti disciplinari;
- approva eventuali variazioni di bilancio presentate dalla Presidenza
Art. 7 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 10 membri, compreso il Presidente,
In caso di decadenza di uno o più membri, gli stessi verranno
sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal
precedente comma.
Per i membri nominati, la decadenza dall’incarico può essere decisa solo dall’organismo designante.
I compiti ad esso attribuiti sono:
- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo
- predisporre i programmi di attività e curarne l’attuazione;
- convocare e stabilire l’ordine del giorno ;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- ratificare le accettazioni di adesione dei Soci affiliati, ;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa ;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci ;
- proporre l’ammissione dei nuovi soci;
- proporre le modifiche allo statuto ;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della associazione e a promuoverne lo sviluppo.
Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le
delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Non è
previsto l’istituto della delega.
Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Canavese animazione.
I compiti ad esso attribuiti sono:
- presiedere il Comitato Direttivo;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l’ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici dellaassociazione ;
- rappresentare la associazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della associazione del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della associazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell’apparato tecnico.
Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.
In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso
conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a
ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.
Art. 9 Collegio Dei Revisori dei Conti nazionale
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non soci, e viene eletto dal Congresso Nazionale. Svolge i compiti di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Elegge al suo interno un Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne fissa anche il compenso.
Art. 10 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci .
Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie
insorte tra i Soci e tra questi e laassociazione . E’ garante del
rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno
il Presidente.
Art. 11 Struttura tecnico-amministrativa
Per la predisposizione tecnica e l’applicazione delle delibere
nonché per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi contabili
gestionali, di funzionamento e di produzione ed erogazione dei
servizi, la associazione può avvalersi di una idonea struttura
tecnico-organizzativa, il cui ruolo, competenze e funzioni, sono
definiti dal Comitato di Presidenza Nazionale.
Il Presidente Nazionale sovrintende al buon funzionamento della struttura tecnico-organizzativa e ne è il responsabile.
Art. 12 Entrate della associazione
Le entrate della associazione sono costituite da:
- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della associazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- quanto altro previsto dall’art.5 legge n.266 11/8/91;
- quanto altro previsto dall’art.2 dello Statuto.
Art. 13 Patrimonio
Il patrimonio della associazione è costituito dai beni finanziari,
mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il
socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata,
né alla divisione del patrimonio sociale.
Art. 14 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del progetto di bilancio finanziario ed
economico consuntivo è fissato al 31 maggio dell’anno successivo a
quello di competenza.
Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell’anno Successivo (stesso).
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all’anno interessato.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.
Art. 15 Tenuta delle scritture
Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre
ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei
soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali
dell’Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data
dell’assemblea.
Ogni socio dovrà inoltre tenere un libro dei propri soci, affiliati alla Canavese animazione.
Art. 16 Cariche sociali
Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili.
La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza,
fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti
degli organi sociali.
Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.
Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro
incompatibili.
Art. 17 Scioglimento della Associazione
La associazione si scioglie:
- per concorde volontà dei Soci Fondatori;
In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’Assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione prevista per legge.
Art. 18 Modifiche statutarie
Il presente statuto può essere modificato dal consiglio di presidenza.
Art. 19 Clausola generale
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 20 Norma Transitoria
Il Comitato di Presidenza, con il parere vincolante del Collegio
dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà apportare
al presente statuto le modifiche che si renderanno necessarie per
adeguare lo stesso al disposto delle emanande norme delegate in
materia di enti no-profit e di associazionismo sociale.
Qualora le necessarie modifiche, a parere del Collegio dei Probiviri e
del Collegio dei Revisori comportino variazione dello spirito o delle
finalità della associazione, questa è rimessa alle vie ordinarie.
Le modifiche apportate in base alla seguente norma sono immediatamente
efficaci ma dovranno essere ratificate nella prima adunanza utile,
con facoltà di variarle.